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05/06/2016

IL NUOVO TESTO DEL CODICE DELLA STRADA IN VIGORE DAL 1 OTTOBRE 1993, Claudio Fracassi (direttore responsabile)


OPPURE SCRIVIMI: mimmacat1@gmail.com


 
Titolo: IL NUOVO TESTO DEL CODICE DELLA STRADA IN VIGORE DAL 1 OTTOBRE 1993 modificato con le correzioni e le integrazioni a 131 articoli su 240

Autore: Claudio Fracassi (direttore responsabile)

Editore: Liberia Informazione Editrice

Anno:1993

Collana: I libri dell’altritalia - Documenti

Categoria: GIURIDICI

Condizioni: COME NUOVO: Libro molto simile al nuovo nuovo ma che è già stato letto.  Non sono presenti segni di usura o danni nella copertina.
Le pagine non presentano strappi nè piegature, non sono sottolineate o evidenziate, non contengono scritte a penna o matita.

27/05/2013

I DELITTI SESSUALI - Canepa Giacomo, Lagazzi Marco (a cura di)

i delitti sessuali

I DELITTI SESSUALI        

Categoria: DIRITTO PENALE
Autore: Canepa Giacomo, Lagazzi Marco (a cura di)
Editore: CEDAM - Casa editrice dott. Antonio Milani
ISBN: 8813163053    
Anno: 1988

Note: FUORI CATALOGO Condizioni buone, sottolineature a lapis e postille fino a pag. 63, gora sulla copertina, 
Collana di scienze criminali diretta da: Canepa Giacomo, Mantovani Ferrando
In 8°, bross., pp. VII - 278

€ 9,00



INDICE

Presentazione, di G. Canepa e M. Lagazzi.
I: Introduzione allo studio criminologico della delinquenza sessuale, di G. Canepa.
II: Sessualità, cultura e delitto, di G.L. Ponti, I. Merzagora.
III: Sessualità e medicina legale, di M. Barni. 
IV: La normativa vigente in tema di delitti sessuali: aspetti medico-legali e prospettive medico-giuridiche, di M. Canale.
V: Contro l'eros: osservazioni psicoanalitiche sulla norma sessuale, di R. Rossi.
VI: Rilievi sociologico-statistici sulla delinquenza sessuale, di C. Sarzana.
VII: Delitti sessuali a Terni: un'indagine sulle sentenze del Tribunale di Terni dal 1923 al 1983, di G. Giusti, M. Bacci, A. De Luca.
VIII: Ricerche sulla delinquenza sessuale giovanile, di M. Tantalo, F. Introna, G. Ciraso, C. Rago.
IX: Il minore vittima di violenza sessuale, di U. Gatti. 
X: Aspetti generali della prevenzione e problemi del trattamento dei reati sessuali, di U. Fornari. 
XI: Il trattamento dei delitti sessuali. Problemi di psicoterapia, di I. Carta. 
XII: L'omicidio a matrice sessuale, di F. De Fazio, S. Luberto, I. Galliani. 
XIII: Patologia mentale e reati sessuali. Osservazioni su una casistica di autori di reati sessuali internati in Ospedale Psichiatrico Giudiziario, di V. Teti, A Luzzago. 
XIV: La percezione sociale della vigente normativa in tema di delitti sessuali. Prospettive di riforma, di F. Carrieri. 
XV: I delitti sessuali: normativa vigente e prospettive di riforma, di F. Mantovani.
i delitti sessuali
esempio di sottolineature e postille 2
i delitti sessuali
esempio di sottolineature e postille 1




30/03/2013

DELINQUENZA MINORILE PSICOLOGIA E ISTITUZIONI TOTALI - Battacchi Marco W.


VENDUTO



Delinquenza minorile - Battacchi Marco W. 

DELINQUENZA MINORILE PSICOLOGIA E ISTITUZIONI TOTALI     
Autore: Battacchi Marco W. 
Prefazione di Canestrari Renzo  

Categoria: PSICOLOGIA

Editore: Aldo Martello Editore

Anno: 1974

Note: Condizioni buone, sottolineature e postille fino a pag. 39, normale brunitura della copertina e delle pagine, sgraffi sulla copertina
Brossura; cm 23,5x15,5; pp. 143

€ 5,00





delinquenza minorile
 esempio di sottolineature e postille

INDICE

PREFAZIONE

NOTA INTRODUTTIVA ALLA SECONDA EDIZIONE

FORME DI TRATTAMENTO INDIVIDUALE PER MINORI DISSOCIALI IN ISTITUTO
PARTE PRIMA
Trattamento psicologico e rieducazione
Requisiti istituzionali del trattamento individuale
Caratteri generali del trattamento individuale
SECONDA PARTE
Atteggiamento terapeutico e valori
Interventi terapeutici incidenti sull'area dei valori
La comunicazione terapeutica
II terapeuta come io ausiliario
TERZA PARTE
Identità professionale del terapeuta
Educatore o terapeuta

LA RIEDUCAZIONE DELLA PERSONALITÀ DISSOCIALE
OBIETTIVI E LIMITI DELLA RIEDUCAZIONE IN ISTITUTO
SUL RUOLO DELLO PSICOLOGO NELLA PRIGIONE-SCUOLA

ANCORA SUL RUOLO DELLO PSICOLOGO NELLA PRIGIONE-SCUOLA
LA POSIZIONE DEGLI OPERATORI TECNICI DI FRONTE AL PROBLEMA DELLE CARCERI
APPUNTI PER LA RIFORMA DELLA PREVENZIONE
APPENDICE A - POSIZIONE LEGISLATIVA
APPENDICE B - DISEGNO DI LEGGE N. 284 (Gonella-Colombo)

delinquenza minorile
esempio di sottolineature e postille 2




22/02/2013

Sancetta A. - DIRITTO PUBBLICO


Sancetta A. - DIRITTO PUBBLICO  

Categoria: DIRITTO PUBBLICO
Editore: Ciranna & Ferrara  Anno: 1989
Note: Condizioni molto buone, alcune sottolineature a lapis.
br. - cm 17x12 - pp. 205

Aiuto allo studio: principi generali, ordinamento costituzionale e amministrativo, giustizia amm., caratteri sociali della legislazione italiana, colloquio


Per informazioni senza impegno o per ordinare clicca QUI

29/11/2011

CILE, BOLIVIA, URUGUAY: VIOLAZIONE DEI DIRITTI DELL’UOMO - atti della prima sessione del Tribunale Russell




CILE, BOLIVIA, URUGUAY: VIOLAZIONE DEI DIRITTI DELL’UOMO 
atti della prima sessione del Tribunale Russell       

Categoria: DIRITTO
Autore: AAVV - A.A.V.V.
Editore: Marsilio editori
Anno: 1975
.
Note: FUORI CATALOGO Condizioni ottime, mai letto, leggera e normale brunitura delle pagine e della copertina. Copertina con alcuni graffi.



STRALCIO DEL "DISCORSO INAUGURALE DEL PRESIDENTE LELIO BASSO"

Quando nel novembre 1966 Bertrand Russell riunì a Londra una quindicina di persone di vari paesi, fra cui chi ha l'onore di parlarvi in questo momento, per costituire un organismo che esaminasse e giudicasse i crimini americani nel Vietnam, sorse subito anche sulla stampa una discussione sul diritto che queste persone private avevano di erigersi a giudici. E la discussione fu tanto più vivace in quanto l'organismo fondato da Bertrand Russell si diede il nome di « Tribunale internazionale per i crimini di guerra », poi comunemente noto come «Tribunale Russell ».
Eravamo coscienti dei nostri limiti e ci siamo posti noi stessi allora il problema della nostra legittimità. Nella dichiarazione costituiva approvata a Londra il 15 novembre 1966, scrivemmo: «Sebbene questo compito non ci sia stato affidato da nessuna autorità costituita, ne abbiamo
assunto la responsabilità nell'interesse del genere umano e per la difesa della civiltà. La nostra azione si basa su un'intesa privata. Siamo assolutamente indipendenti da qualsiasi governo e da qualsivoglia organizzazione ufficiale o semiufficiale, e crediamo fermamente di esprimere la
profonda ansietà e il rimorso di tutti quelli che, in molte nazioni, ci sono fratelli. Crediamo fermamente che la nostra azione contribuirà a risvegliare la coscienza del mondo».
Nel discorso introduttivo alla prima sessione aperta a Stoccolma il 2 maggio 1967, il presidente del Tribunale, Jean-Paul Sartre, disse a questo proposito: « Siamo perfettamente consapevoli di non aver ricevuto un mandato da nessuno, ma se abbiamo preso l'iniziativa di riunirci, l'abbiamo fatto perché sapevamo anche che nessuno poteva darci questo mandato. Certamente il nostro Tribunale non è un'istituzione. Ma esso non si sostituisce a nessun potere costituito: esso è nato piuttosto da un vuoto e da un appello». Il vuoto a cui Sartre si riferiva era la mancanza di organismi internazionali ufficialmente costituiti e abilitati a giudicare i crimini dì guerra.
I Tribunali di Norimberga e di Tokyo l'avevano fatto in virtù del diritto del vincitore e appunto per
questo si potè contestarne la legittimità. L'appello di cui parlava era quello che si levava dalla coscienza morale dei popoli, offesa da quel che stava accadendo nel Vietnam, l'appello soprattutto che si levava dal popolo vietnamita aggredito dalla più forte potenza del mondo. Noi ci autonominammo allora interpreti di questa coscienza morale, e la nostra legittimazione derivava perciò dalla nostra capacità di interpretare questa coscienza. Appunto perciò Sartre concluse su questo argomento: «Ciò che in verità noi vogliamo è che la legittimazione del Tribunale sia retrospettiva o, se si preferisce, a posteriori».
Non mi compete spiegare in questa sede se e in quale modo quel Tribunale ha ottenuto la sua legittimazione a posteriori. Personalmente credo di sì, e me lo conferma il fatto che in un recente Trattato di Diritto penale internazionale del prof. Claude Lombois, preside della Facoltà di diritto e
di economia di Limoges, pubblicato nel 1971 dalle edizioni Dalloz, è consacrato un capitolo a « Les solutions nouvelles d'ordre politique: Le Tribunal de Stockolm », e in altri paesi si sono fatte tesi di laurea sul significato giuridico di questa iniziativa. Anche se in questi testi possono riscontrarsi delle critiche, soprattutto di ordine giuridico-formale, il solo fatto che, al di là della pubblica opinione cui principalmente si rivolgeva, il Tribunale Russell sia entrato nelle aule universitarie, significa che le obiezioni formali non hanno forza di arrestare la marcia dei nuovi principi giuridici.
Anche questo secondo Tribunale si è riproposto, all'atto della sua costituzione, il problema della propria legittimità. Esso era stato progettato inizialmente per giudicare soltanto la repressione in Brasile, ma dopo il golpe cileno fu la stessa vedova del Presidente Allende che si rivolse a noi per chiederci di istituire un Tribunale che si occupasse anche del Cile.
Non si trattava soltanto di aggiungere uno Stato a un altro Stato: è noto che fra i generali brasiliani e i generali cileni, come pure fra le due polizie, erano corsi accordi che hanno contribuito a preparare il colpo di stato. Ma lo stesso era accaduto per l'Uruguay e la Bolivia: il Brasile non era soltanto un «caso» di dittatura militare, ma appariva un modello che tendeva ad estendersi a tutta l'America Latina. Fu perciò che nella riunione costituiva di Bruxelles del 6 novembre 1973 si decise di assumere il nome di «Tribunale Russell II per la repressione in Brasile, in Cile e in America Latina».
Nella dichiarazione costitutiva è affermato: «Nel momento della costituzione, il Tribunale Russell II
deve esprimersi chiaramente sulla propria investitura. Esso non respinge l'idea che un tribunale è
necessariamente l'emanazione d'un potere. Una società così poco organizzata come quella internazionale è retta da un potere diffuso non certo nelle persone giuridiche, gli stati, né nei loro governanti responsabili davanti al popolo, ma in questi popoli medesimi. Il solo fondamento
razionale e reale dell'ordine internazionale è la volontà di pace degli uomini e delle donne convinte della loro solidarietà ».
Questo richiamo diretto ai popoli, uomini e delle donne è forse arbitrario? È forse un'affermazione politica senza alcun fondamento giuridico e tale da non poter giustificare la pretesa di esercitare in suo nome la funzione giurisdizionale attraverso un Tribunale che sia emanazione di questa volontà popolare, anziché dei poteri costituiti? …



ATTO DI ACCUSA DI CARLOS VASSALLO, ambasciatore del governo <<Unidad Popular>> a Roma

La decisione del Tribunale Russell di trattare il caso del Cile è stata accolta dal popolo cileno con grandissima soddisfazione, in quanto permette che i crimini della giunta militare ricevano la sanzione morale adeguata.
Vasti settori del popolo cileno, da sempre vittime delle azioni del neo-imperialismo, hanno da molto tempo lottato per superare le strutture della dominazione capitalistica.
Questa lotta culminò con la creazione di un ampio fronte politico destinato a realizzare una rivoluzione sociale, rispettando le istituzioni democratiche di libertà, con la confluenza di diversi settori sociali e politici.
Unidad Popular, sotto la guida del presidente Allende, animata dal nobile ideale di avanzare verso il socialismo attraverso una via pacifica, avviò tra l'altro processi di
nazionalizzazione, di riforme, di redistribuzione del reddito e adottò nel campo internazionale una posizione autonoma, denunciando gli abusi dell'imperialismo. La concretizzazione di questo programma provocò la reazione di settori privilegiati,
che, organizzandosi, cercarono di impedire con l’« Operazione Alfa » e la morte del Generale Rene Schneider Chereau, l'elezione del presidente a capo del governo. Altri protagonisti di questa azione di sabotaggio continuo, detto « blocco invisibile », furono la Kennecott, la ITT, che assieme allo schieramento di opposizione, cercarono di provocare il caos economico e la paralisi delle attività nazionali.
Il Generale Pinochet ha confessato che il «golpe» cominciò a realizzarsi nei suoi dettagli dall'aprile 1972, le altre due componenti della giunta militare hanno anch'esse dichiarato che il «golpe» non fu una decisione improvvisa, il che smentisce l’esistenza del «piano zeta» creato a posteriori.
Signori giurati, voi ascolterete gli effetti dell'azione criminale dell'imperialismo in Cile: dall'eroica morte del presidente, alla distruzione premeditata della democrazia cilena, alla tortura disperata di formare una società secondo i canoni del fascismo,
minacciando in questo modo la pace del continente americano.
Gli ufficiali, calpestando la Costituzione sulla quale avevano giurato, pretendono di realizzare una nuova forma di fascismo, più scientifico e brutale, esasperando l'odio per tutto quello che viene dallo straniero, eccezione fatta per il capitale.
Il fascismo per ora ha trionfato in Cile. Tuttavia un regime come quello attuale non si può mantenere a lungo. Il popolo approfitta dì ogni occasione per manifestare, anche a rischio della vita, la protesta dello scontento. È tanto fanatico questo fascismo, è tanto cieco nella sua azione estremista, che ha incominciato ad attaccare quelli che in un modo o nell'altro avevano contribuito a creare le condizioni favorevoli per una rottura delle istituzioni. È il caso della maggioranza della Democrazia Cristiana, che è caduta vittima della sua propria trappola, non credendo nell'avvertimento del presidente Allende formulato all'ultimo congresso Plenario, il 21 maggio 1973.
La giunta che esercita il potere senza mandato legale o popolare, si identifica abusivamente con la nazione e la patria, sostituendosi al popolo cileno, che è l'unico legittimo titolare della sovranità.
Il Tribunale conoscerà quattro rapporti che dettaglieranno diversi aspetti della azione repressiva della giunta militare in rapporto con la negazione dei diritti umani. Il primo di loro analizzerà il problema della legittimità della giunta militare dal
punto di vista della teoria giuridica e politica, tanto nella sua illegittimità di origine come di esercizio. Segnalerà il significato giuridico e gli effetti che sulla popolazione ha la dichiarazione di stati di assedio, cosa che permette al potere militare di disporre arbitrariamente della vita dei cittadini attraverso il funzionamento dei consigli di guerra e l'instaurazione dei campi di concentramento in regioni inospitali.
Nel secondo rapporto, che versa specificamente sulla vulnerazione dei diritti dell'uomo internazionale riconosciuti nella Carta delle Nazioni Unite, si farà una enumerazione dettagliata della forma in cui la giunta militare ha misconosciuto questo diritto. Si parlerà delle esecuzioni sommarie, delle fucilazioni, o assassini di massa, della mancanza di rispetto alla integrità fisica e psichica delle persone attraverso l'uso di strumenti raffinati e moderni di tortura. Lì dove sopravvivere è una prodezza e una temerità, crolla il diritto e la società stessa perde la sua giustificazione.
Il terzo rapporto analizzerà la repressione nel campo della cultura e dell'educazione, dando conto della violazione dell'autonomia universitaria, la eliminazione delle opere d'arte portate a termine durante Unidad Popular, la censura di tutti gli organi di informazione. Il fascismo tenta sempre di soffocare la ragione perché nasce esso stesso dall'irrazionalità e la sua dominazione non ha giustificazioni.
Il quarto rapporto tratta delle violazioni all'istituzione dell'asilo politico. Il rapporto fa una breve rassegna sull'evoluzione del diritto di asilo nell'America Latina e il suo carattere obbligatorio per il Cile.
Signor Presidente, signori membri della Giuria: tutto quello che abbiamo detto questa mattina davanti a voi costituisce l'insieme di materie che questo tribunale Russell II dovrà analizzare in rapporto al Cile.



26/11/2011

LA CONGIUNZIONE CARNALE VIOLENTA - di Contieri Enrico - prefazione di De Marsico Alfredo




LA CONGIUNZIONE CARNALE VIOLENTA             

Categoria: DIRITTO
Autore: Contieri Enrico - prefazione di De Marsico Alfredo
Editore: Giuffrè
Anno: 1980

Note: FUORI CATALOGO Condizioni buone, libro letto, con sottolineature e postille a lapis, l’unghiatura della copertina in brossura è sciupata, brunitura delle pagine e della copertina.
IV ed.
in-8, numero di pagine IV-VIII + 128

INDICE

Prefazione di A. DE MARSICO

CAPITOLO I
IL BENE GIURIDICO OFFESO
1. Congiunzione carnale violenta, abusiva e fraudolenta
2. La collocazione del delitto di congiunzione carnale violenta nella classificazione
dei reati compiuta dal legislatore
3. L'interesse dell'individuo alla libertà sessuale 13
4. La tutela della volontà dell'individuo riguardo all'uso del proprio
corpo nella sfera sessuale 18
5. Delitti contro la libertà sessuale e delitti contro l'intangibilità sessuale 23
6. li rapporto tra la norma che prevede la congiunzione carnale violenta
e le norme che prevedono la congiunzione carnale abusiva e frodolenta 25

CAPITOLO II
LA CONGIUNZIONE CARNALE
1. Il fatto costitutivo del delitto di congiunzione carnale violenta .
2. La nozione di congiunzione carnale: elementi incontroversi .
3. La nozione di congiunzione carnale: elementi controversi .
4. Nostra opinione rispetto agli altri atti di libidine violenti
6. Soggetto attivo e soggetto passivo. Consumazione
7. Rapporti tra coniugi

CAPITOLO III
IL COSTRINGIMENTO CON VIOLENZA O MINACCIA
1. Il dissenso del soggetto passivo
2. L'uso della violenza o minaccia
3. Il rapporto tra l'ipotesi della violenza e l'ipotesi della minaccia
4. La violenza
5. Il grado della violenza
6. La minaccia
7. Il nesso eziologico tra l'uso della violenza o minaccia e la congiunzione carnale.
8. Il momento dell'uso della violenza o minaccia

CAPITOLO IV
IL CONCORSO DI PERSONE NEL REATO
1. Il concorso di persone nel delitto di congiunzione carnale violenta . 91
2. L'autore principale 93
3. Congiunzione carnale violenta e congiunzione carnale abusiva prevista nel n. 3 del capoverso dell'ari. 519 del codice penale . . . . 96
4. Problemi derivanti dall'esser l'autore principale un mon imputabile . 98
5. La nozione di autore del reato agli effetti dell'estinzione del delitto per susseguente matrimonio 100

CAPITOLO V
L'ELEMENTO SOGGETTIVO
1. Il dolo e il motivo d'impulso 109
2. La consapevolezza del dissenso del soggetto passivo 110
3. L'intenzione di costringere con violenza o minaccia il soggetto passivo a congiunzione carnale

CAPITOLO VI
IL TENTATIVO
1. Ammissibilità del tentativo di violenza carnale: termine iniziale e termine finale 113
2. Il rapporto tra il tentativo di violenza carnale e le fattispecie previste da altre norme penali 117
3. Tentativo di violenza carnale ed atti osceni 117
4. Tentativo di violenza carnale ed atti di libidine 118
5. La desistenza volontaria 123

Indice degli autori

Indice analitico